Statuto - Aliud Aps

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ALIUD - APS”

Art. 1.
Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Ai sensi del Codice Civile, della Legge n. 106 del 06/06/2016, del D. Lgs. n.117 del 03/07/2017 e del D. Lgs. n.105 del 03/08/2018, con il presente atto è

COSTITUITA

l’Associazione di Promozione Sociale denominata “ALIUD”, è costituita nel numero minimo dei soci previsti e opererà in Cerignola, Foggia, quale Ente del terzo settore, in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017.
L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e senza modifica statutaria. Mentre, il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica del presente Statuto.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.
Finalità e attività

L’associazione “ALIUD”-APS, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3.

L’associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo -in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi- le seguenti attività d’interesse generale cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, in particolare persegue le seguenti finalità a favore della Pubblica Amministrazione, degli Enti del Terzo Settore e delle Imprese private:
  1. Istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative;
  3. Formazione universitaria e post-universitaria;
  4. Formazione per il personale del comparto Scuola e altri Enti pubblici e privati ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 170 del 21/05/2016, nei seguenti ambiti:
    1. Trasversali: Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli Apprendimenti.
    2. 2. Specifici: Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione Scolastica; Bisogni Individuali e sociali dello Studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo Interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.
  5. Formazione dei datori di lavoro, dei loro lavoratori, del Personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, ivi compresa la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria, e il Personale Civile delle predette Istituzioni e Dipendenti Pubblici e Privati di altri Enti Pubblici e Privati nelle seguenti tematiche e in quelle correlate:
    1. Tutela della privacy, anche ai sensi del GDPR 679/2016;
    2. Tutela della salute, del benessere e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    3. Tutela delle ore di guida e riposo ai sensi del Regolamento UE 561/2006;
    4. Stress da lavoro correlato, Mobbing, Burnout e Psicologia dell'Emergenza;
    5. Politiche Paritarie e di Genere;
    6. Digital Forensics;
    7. Intelligenza Emotiva;
    8. Tutela Ambientale;
    9. Analisi Verbale, non Verbale e paralinguistica del linguaggio della violenza (quali, p.e., Hate speech e Social Media);
    10. Costituire il luogo elettivo per la discussione e l’approfondimento delle tematiche relative all’applicazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti anche alla luce dell’ex D.Lgs. 231/2001, con particolare riguardo all’attività degli organismi di vigilanza, mediante il confronto e lo scambio di informazioni tra i soci, salvo in ogni caso l’autonomia di ciascuno nello svolgimento delle proprie funzioni. In particolare l’attività sarà:
        • promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze in materia di controlli di legittimità e di conformità alla normativa, etica degli affari e "corporate governance";
        • promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo di componente degli organismi di vigilanza e favorirne la crescita professionale, mediante l’organizzazione di adeguati e specifici percorsi di formazione;
        • sviluppare soluzioni condivise ai problemi applicativi posti dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, ai problemi connessi all’operatività degli organismi di vigilanza, eventualmente anche mediante l’elaborazione di "standard" e "best practice";
        • proporsi come interlocutore qualificato ad ogni livello istituzionale ed associativo per un confronto sulle tematiche relative alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti ed alla sua applicazione, interpretazione ed evoluzione;
        • compiere qualsiasi atto utile od opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, ivi compresa la stipulazione di contratti.
  6. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, in conformità ad accordi di lunga durata, finalizzati a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo;
  7. misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, nel rispetto dei diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  8. cooperare allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  9. finalizzare l’inserimento, o il reinserimento, dei lavoratori e delle persone nel mercato del lavoro;
  10. promuovere la cultura della legalità, della pace tra i Popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  11. promozione della cultura e delle arti dei Popoli;
  12. riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di quelli confiscati alla criminalità (anche organizzata)

Art. 4.

L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di:
  1. Sensibilizzazione culturale dei giovani e delle loro Famiglie, mediante interventi formativi modulati in base all’età; sostegno agli studenti durante il percorso scolastico obbligatorio e facoltativo;
  2. agevolazione di corsi e programmi per la formazione e l’aggiornamento professionale;
  3. organizzazione di attività ludico-ricreative rivolte a tutte le fasce di età, per stimolare il senso di appartenenza alla Comunità;
  4. agevolazione di corsi, webinar, lezioni online e workshop per la formazione universitaria o post-universitaria o inerente la sicurezza e igiene ambienti di lavoro;
  5. programmazione di iniziative:
    1. in ambito multilaterale, mediante la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea,
    2. a dono,
    3. finanziate con crediti concessionali,
    4. di partenariato territoriale e/o di interventi internazionali di emergenza umanitaria,
    5. di contribuzione ad altre iniziative della società civile finalizzate alla cooperazione allo sviluppo, che abbiano come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e le associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
    6. informativo-formative per stimolare la riflessione sull’importanza della formazione scolastica con progetti da realizzarsi in ambito scolastico, tramite lo strumento del POFT (Piano dell’Offerta Formativa Territoriale);
    7. di progetti specifici di sensibilizzazione incentrata sulla legalità e sulla prevenzione dei fenomeni relativi al bullismo e cyber bullismo;
    8. attività di supporto e sostegno all’avvio di star up creando le condizioni per una condivisione di idee;
    9. educare alla legalità, come premessa socio-culturale indispensabile ad ogni persona per sviluppare ed avviare la conoscenza e la funzione delle regole della vita sociale, per far comprendere come l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche e nella consapevolezza che i valori, quali ad esempio la dignità, la libertà, la solidarietà e la sicurezza, vanno perseguiti e protetti in contrasto contro ogni forma e fenomeno criminale;
    10. promozione della cultura del volontariato: una grande risorsa per la coesione sociale, specie in un momento di grande difficoltà della comunità, mediante un percorso di protagonismo, anche giovanile, e sottolineando il senso di appartenenza alla comunità, con opportunità di impegnarsi nel sociale, partecipando attivamente ad iniziative rivolte a situazioni di bisogno, anche in collaborazione con il mondo delle aziende private e della Pubblica Amministrazione.
    11. Proposizione di specifici progetti, per avvicinare le persone alla creatività in tutti i suoi aspetti.
Gli strumenti privilegiati dell’agire sociale saranno:
  1. le iniziative di studio e di ricerca, attività editoriali e rilevazioni anche per conto di istituzioni ed enti pubblici e privati inerenti il ruolo della donna, della coppia e della famiglia attraverso approfondimenti scientifici su argomenti psicologici, legali e sociali;
  2. l’organizzazione di manifestazioni, seminari, conferenze e convegni e quant'altro utile per il raggiungimento dello scopo sociale;
  3. la sinergia con altre associazioni o altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini;
  4. la messa in atto di attività editoriali e studi,
  5. il supporto ad attività di ricerche e rilevazioni, anche per conto di istituzioni ed enti pubblici e privati.
L’associazione di promozione sociale opera in tutto il territorio nazionale.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle predette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, siano esse secondarie e/o strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con giusta delibera.

Art. 7.
Membri e Soci

Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che facendone richiesta, ne condivideranno gli scopi e intenderanno impegnarsi per la loro realizzazione. Inoltre, gli stessi non potranno rivestire ruoli –e dovranno dimettersi se già Soci, allorquando risultino:
  1. condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., ovvero un decreto penale di condanna, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/01 o per altri delitti che comunque incidono sull’etica professionale e sulla onorabilità;
  2. condannati a una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero, dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
  3. destinatari di una misura di prevenzione o di restrizione della libertà personale, ai sensi delle vigenti leggi.
Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore -o senza scopo di lucro- a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale già aderenti.
Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato, inoltre, al pagamento della quota associativa annuale da versare nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, i cui Componenti decideranno sull'accoglimento o rigetto della richiesta di ammissione dell’aspirante.
L’adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9.

Se rigettata la domanda d’iscrizione, il Consiglio (o chi per esso) deve comunicarlo per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 giorni.
In questo caso l’aspirante socio, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, i cui Membri prenderanno in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10.
Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun Socio ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta da presentare -mediante lettera inviata via posta ordinaria o per via raccomandata o a mezzo di indirizzo di posta elettronica personale già comunicata- direttamente al Presidente, il quale la evaderà entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento.
Allo stesso Socio, inoltre, è riservato il diritto di recedere dalla qualità o da qualsiasi altro ruolo egli rivesta in seno all'Associazione, con preavviso di almeno otto giorni, mediante lettera da presentare al Presidente nei medesimi modi indicati al comma precedente.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili.
La quota associativa e ogni altra somma già versata non sono rimborsabili, rivalutabili e/o trasmissibili.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme statutarie e di farle rispettare a chiunque, così come, allo stesso modo, gli eventuali regolamenti.
I soci che abbiano cessato l’appartenenza all'Associazione non conservano diritti sul patrimonio ad essa intestato.

Art. 11.
Causa della perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:
  1. per morte dichiarata del Socio;
  2. b) per morosità maturate anche nel pagamento di una singola quota associativa;
  3. c) a seguito di presentazione di dimissioni, se prodotte così come previsto dall’art. 10, co. 2, del presente documento. In tale caso il recesso avrà decorrenza dall’ottavo giorno di avvenuta ricezione della comunicazione. Resta fermo il diritto, da parte dell’Associazione, di ricevere il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  4. per esclusione, a seguito di ripetute azioni indisciplinate e/o scorrette che abbiano violato le norme statutarie e/o i regolamenti interni; oppure, allorquando il Socio si ponga in prolungata inattività sociale, senza preavviso di ragionevoli motivazioni, fermo restando la tutela della riservatezza delle cause. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha sessanta giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea, tramite il Presidente. Quest’ultimo avrà premura di riunire i Membri dell’Assemblea in tempo utile, affinché gli stessi possano deliberare entro, ma non oltre, i sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso medesimo.

Art. 12.
Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all’Associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario devono essere rimborsate, dall'Associazione, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. E’ vietato, in ogni caso, il rimborso spese di tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa norma di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13.
Sostenitori

Possono altresì essere riconosciute quali Sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali dell’Associazione, diano un loro contributo economico libero e volontario.
I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma, hanno il diritto di essere informati delle iniziative che siano –di volta in volta- intraprese dall’Associazione.

Art. 14.
Lavoratori

L’associazione potrà assumere persone, idonee al raggiungimento degli obiettivi sociali, comunque immuni alle limitazioni di cui all’art.7 del presente documento, quali lavoratori dipendenti -oppure avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura- individuandole anche tra i propri associati, purché non tra i volontari, laddove si renda necessario la loro opera ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale, di cui all’art. 3 del presente statuto.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività, di cui al presente articolo, non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 15.
Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell’associazione:
  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. l’Organo di controllo, laddove eletto;
  4. Il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 16.
L’Assemblea

L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci e ciascun associato ha diritto a un voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
L’Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente, che la convoca:
  1. almeno una volta nell’anno;
  2. entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
  3. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  4. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell’Assemblea è decisa, di norma, dal Consiglio Direttivo riunito in seduta comune e i Consiglieri deliberano sugli argomenti dell’ordine del giorno, decidono sul giorno e l’ora della prima convocazione, prevedendo anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, ma, quest’ultima non potrà essere indetta nella stessa data della prima.

Art. 17.

L’Assemblea, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno di riunione, mediante invio di lettera raccomandata postale a.r., ovvero, consegnata anche in mani proprie del Socio e debitamente controfirmata per ricevuta, oppure, a mezzo di qualsivoglia sistema di invio multimediale e/o con mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della documentazione di convocazione.
L’avviso di convocazione deve riportare il giorno, l’ora e la sede della convocazione, nonché l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo da parte dell’Assemblea stessa.

Art. 18.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  1. discute ed approva il bilancio;
  2. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  3. definisce il programma generale annuale di attività;
  4. procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
  5. procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
  6. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  7. discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
  8. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  9. ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi 1), 2) e 3) di cui all’art. 11 del presente documento;
  10. delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
  11. delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  12. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  13. discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  14. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione.
Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
È possibile l’intervento all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero, l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa al voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20.

Per le modifiche statutarie, l’Assemblea delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 22.
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo.
Esso dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, quando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, e a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure con mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della documentazione di convocazione, sempre almeno cinque giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività, tranne quelli riservati per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
  1. elegge tra i propri componenti il presidente;
  2. elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
  3. elegge il tesoriere e il segretario;
  4. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  5. cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  6. predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  7. individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
  8. predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  9. predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  10. conferisce procure generali e speciali;
  11. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  12. propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
  13. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  14. ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  15. infine, delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25.

In caso venga a mancare, in modo irreversibile, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, ottenendolo dalla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
In ogni caso, i nuovi Consiglieri cadranno dalla nomina nello stesso momento in cui decadranno le nomine di coloro che già lo erano in carica all’atto della loro nomina.
Nell’eventualità in cui –per qualsiasi motivo- il Consiglio Direttivo si ritrovi con un numero di Consiglieri inferiore alla metà di quello eletto dall’ultima Assemblea, il Presidente dovrà convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26.
Il Presidente

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.
In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
Nei casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, il Presidente ne risponde personalmente.

Art. 27.
Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, eseguire prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque compiere ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
Ha firma “libera e disgiunta” dal Presidente del Consiglio per quegli importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28.
Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive su appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro dei soci.

Art. 29.
L’Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai membri dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
Gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
Nel caso di Organo di controllo collegiale, i requisiti predetti devono essere posseduti in capo ad almeno uno di loro.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e anche sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e -a tal fine- possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può, altresì e al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Infine, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30.
Revisore legale dei conti

L’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro, se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione. Quest’ultimo documento deve illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro duecentoventimila (€.220.000,00), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:
  1. quote associative degli aderenti;
  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. rendite patrimoniali;
  6. attività di raccolta fondi;
  7. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  8. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33.

Il patrimonio sociale è costituito da:
  1. beni immobili e mobili;
  2. b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  3. donazioni, lasciti o successioni;
  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il
conseguimento delle finalità dell’associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili e in caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35.
Libri sociali

L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
  1. libro degli associati;
  2. registro dei volontari;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
  5. registro trattamento dati privacy;
  6. registro formazione.

Art. 36.
Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia: il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

Art. 37.
Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate, supereranno centomila (€.100.000,00) euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare, annualmente, e tenere aggiornati, nel proprio sito internet e in quello della rete associativa cui eventualmente aderisce (ai sensi di quanto previsto al co. 2, art. 14 D.Lgs.117/2017), ogni eventuale emolumento, compenso e/o corrispettivo attribuibile a -qualsiasi titolo- ai membri degli organismi di controllo e agli stessi dirigenti.

Art. 38.
Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39.
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

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